S T A T U T O
DENOMINAZIONE - È costituita ai sensi delle Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale denominata“CAPIRE&CAMBIARE - Associazione senza scopo di lucro”. SEDE- La sede della Associazione è fissata in Roma, Via del Serafico n. 3. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. SCOPI SOCIALI - Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L’Associazione liberamente costituita svolge, nell’interesse degli associati e della collettività, attività inerenti: - al superamento di tutte le forme di disagio sociale; - all’attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali; - alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra uomini e donne; - alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali; - all’affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente; - ad ogni altra attinente attività scientifica e culturale di aggiornamento e di ricerca. È esclusa qualsiasi finalità di lucro. SOCI - Sono soci dell’associazione tutti coloro che ne facciano domanda scritta, controfirmata da due soci, al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può respingere tale domanda senza essere tenuto a renderne note le ragioni. Tutti i soci hanno diritto al voto attivo e passivo e ad uguali diritti e doveri e sono tenuti al pagamento di una quota annuale che viene fissata anno per anno dal Consiglio di Amministrazione. Tutte le quote sociali ed i contributi comunque versati alla Associazione sono a fondo perduto. Il vincolo associativo si rinnova tacitamente di anno in anno salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 5. I soci, con la firma della domanda di ammissione, riconoscono ed accettano tutte le norme contenute nel presente statuto. L'attività dei soci è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci . PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO – La qualità di socio si perde: - per dimissioni da presentarsi con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno e con decorrenza dal 1° gennaio successivo; - per morosità nel pagamento delle quote dichiarata dal Consiglio di Amministrazione; - per radiazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle norme contenute nel presente statuto e previa audizione del socio. ASSEMBLEA ORDINARIA - L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il consiglio di Amministrazione provvederà a redigere il bilancio consuntivo e preventivo e a convocare l'assemblea generale ordinaria dei soci per l'approvazione e per quanto altro di sua competenza. ASSEMBLEA STRAORDINARIA - Le assemblee straordinarie possono essere convocate su decisione del Consiglio di Amministrazione o su iniziativa di almeno un quarto (1/4) dei soci con diritto al voto, i quali facciano pervenire per iscritto la richiesta di convocazione con l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria entro un mese dalla richiesta. VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE - In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate in sede straordinaria con il voto favorevole di due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto. Nelle assemblee è ammessa la rappresentanza conferita per iscritto ad altri soci aventi diritto al voto. Ciascun socio non può ricevere più di una delega. Possono prendere parte alle assemblee e votare i soci in regola con le quote sociali. CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE - La convocazione delle assemblee viene fatta dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera inviata per posta raccomandata o via e-mail o via fax contenente indicazione del giorno, ora e luogo della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione e degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Tale lettera di convocazione deve essere spedita ai soci almeno dieci (10) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci. PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE - Le assemblee sono presiedute dal socio indicato dall'Assemblea stessa la quale provvederà anche a designare il Segretario e, occorrendo, due Scrutatori. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - L'assemblea ordinaria dei soci elegge tra i soci un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) componenti. Essi durano in carica tre anni. Il CdA elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed un Segretario-Tesoriere. I componenti del CdA non hanno diritto ad alcun compenso, sotto qualsiasi forma. I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Al Consiglio di Amministrazione competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, inoltre il CdA decide sull'accettazione dei soci e sulla loro radiazione, in caso di grave mancanza verso l'associazione, e provvede inoltre alla convocazione delle assemblee. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da almeno due (2) consiglieri. Le delibere del Consiglio debbono essere prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale la parte cui accede il voto del Presidente. Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzate a cura del Segretario sull'apposito libro ed approvate nella riunione immediatamente successiva. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti la straordinaria amministrazione, debbono essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei componenti. Il consigliere che per tre riunioni consecutive non partecipa, senza giustificato motivo, alle riunioni del CdA decade dalla carica e viene sostituito con il primo dei non eletti. Il CdA dura in carica tre anni. Le cariche sono gratuite ed elettive. IL PRESIDENTE - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, ad esso spetta la firma sociale. Il Presidente convoca il CdA e lo presiede, ad esso possono essere delegati dal CdA tutti o parte dei suoi poteri. IL VICEPRESIDENTE - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, a tutti gli effetti. IL SEGRETARIO - Il Segretario provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali di riunione del Consiglio di Amministrazione cura la tenuta dei libri sociali. IL TESORIERE - Il Tesoriere provvede a riscuotere le quote sociali, tiene la contabilità sociale, compila i bilanci, forma semestralmente un elenco dei soci morosi da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione per l'emissione della diffida o per l'espulsione. PATRIMONIO - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di iscrizione e annuali, versate dai soci nella misura che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione, dai contributi ordinari, versati da parte dei soci, dalle sovvenzioni pubbliche e private, da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione e da eventuali lasciti e donazioni. Tutti questi beni vengono a costituire il fondo comune ed i soci non possono chiederne la ripartizione, né pretendere la quota loro spettante, in caso di recesso. BILANCIO - Al termine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione formula il bilancio con criteri di oculata amministrazione per essere presentato con le relazioni d'uso all'assemblea ordinaria entro il 30 di aprile. Nel bilancio risulteranno i beni, le quote, i contributi, ed i lasciti e le donazioni ricevuti. Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti anche indirettamente e sussiste l’obbligo di reinvestirli a favore di attività istituzionali statutariamente previste. SINDACI – I Sindaci in numero di tre, soci o non, sono nominati dall'assemblea generale ordinaria e durano in carica tre anni. Ai sindaci è devoluta la vigilanza in materia finanziaria e sulla gestione amministrativa. Essi faranno una relazione del loro operato all'assemblea dei soci. LIBRI SOCIALI - I libri sociali sono: - il libro dei soci; - il libro riunioni e deliberazione delle assemblee generali dei soci; - il libro riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE - Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari. RINVIO ALLE LEGGI – Per quanto non è contemplato dal presente atto costitutivo, valgono i principi generali del diritto
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